Premesso che:
ai sensi dell'articolo 679 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento nel ruolo marescialli delle forze armate, ovvero nel corrispondente ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso e per il restante 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti, ovvero al corrispondente ruolo sovrintendenti, e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente;
per il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, limitatamente alla quota di posti destinata al concorso interno, due terzi dei posti sono riservati agli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed il restante terzo al ruolo appuntati e carabinieri;
ai sensi dell'articolo 682 del codice, per il reclutamento nel ruolo marescialli delle forze armate, relativamente alla quota di posti destinata al concorso interno, al ruolo sergenti sono riservati minimo tre decimi dei posti, mentre agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente ne sono riservati massimo sette decimi;
nei concorsi interni per il ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri non è previsto limite d'età né per il personale del ruolo sovrintendenti, né per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri;
nei concorsi interni per titoli ed esami per il ruolo marescialli delle forze armate è invece previsto un limite d'età, che peraltro differisce in funzione del ruolo d'appartenenza, 40 anni per il ruolo sergenti e 45 anni per i volontari in servizio permanente;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio della suddetta delega, ritenga opportuno eliminare le descritte disparità, uniformando il rapporto della riserva di posti ed i requisiti di partecipazione nel reclutamento per concorso interno del ruolo marescialli delle forze armate con quelli del corrispondente ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, prevedendo due terzi dei posti riservati al ruolo sergenti ed il restante terzo al ruolo dei volontari in servizio permanente, nonché l'abolizione dei limiti d'età o, in alternativa, un consistente innalzamento di quello relativo ai concorrenti del ruolo sergenti, tenendo in considerazione il principio secondo il quale a grado più alto corrisponde presumibilmente età maggiore.